WHISTLEBLOWING

Segnalazione di illeciti e irregolarità (cd. whistleblowing)

Con l'espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione di un illecito come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il segnalante è colui il quale - nel proprio contesto lavorativo - si accorge e/o viene a conoscenza di fatti e condotte scorrette, di pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l'interesse pubblico e/o il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Il 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 - emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 - che detta disposizioni relativamente alla trasparenza e alla responsabilità in materia di segnalazioni, alla disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. Whistleblower).

Tutela del segnalante

Il segnalante non può subire ritorsioni di alcun genere.

La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Canali di segnalazione:

  1. canale interno: piattaforma Whistleblowing.

Nell'ambito dell'Università il segnalante deve prioritariamente utilizzare la piattaforma whistleblowing.

  1. canale esterno: piattaforma informatica dell'ANAC .

La vigente normativa prevede che tale canale esterno sia utilizzabile quando:

- il canale interno di segnalazione non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

c) Divulgazione pubblica: stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tale canale è utilizzabile da chi:

- ha previamente inoltrato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e alla stessa non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

d) Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Tale canale è utilizzabile ogni qualvolta si intende denunciare condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il dipendente pubblico che subisca discriminazioni a seguito della denuncia di un reato all'Autorità giudiziaria potrà beneficiare delle tutele previste per le ritorsioni subite.

Chi può segnalare

Nell'Università possono segnalare illeciti e irregolarità le seguenti categorie di soggetti:

  • dirigenti e personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato;
  • professori e ricercatori a tempo indeterminato;
  • ricercatori a tempo determinato;
  • professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di altro Ateneo titolari di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
  • docenti a contratto;
  • collaboratori linguistici e lettori;
  • assegnisti di ricerca;
  • lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ateneo;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ateneo;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ateneo;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ateneo.

Cosa si può segnalare

Non c'è una lista di fatti e/o situazioni e/o circostanze e/o reati che possono essere segnalati: il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l'abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione. Si riportano a titolo esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.  Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica.

Possono essere oggetto di segnalazione:

a) violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo;

b) violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo.

NON possono essere oggetto di segnalazione:

a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti

di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,

seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023;

c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Cosa deve contenere la segnalazione

Nella segnalazione ci devono essere tutti gli elementi utili per permettere al RPCT di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

E' necessario che risultino chiare:

1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

2) la descrizione del fatto;

3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore: è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti e/o voci.

Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

La piattaforma Whistleblowing di Ateneo garantisce la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge: il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile al personale dell'Ufficio Etica e Trasparenza ed al RPCT in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all'identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il RPCT richieda chiarimenti al segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.

Per informazioni:

Email: anticorruzione@unina.it

Pec: anticorruzione@pec.unina.it

Dott.ssa Carla Camerlingo - Dirigente Area Organizzazione e Sviluppo e Responsabile di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.T.)

Corso Umberto I, n. 40 - 80138 - Napoli

Dott.ssa Marta Monaciliuni - Capo dell'Ufficio Etica e Trasparenza
Corso Umberto I, n. 40 - 80138 – Napoli